REGIONE VENETO
TICKET:
2 € per confezione fino ad un massimo di 4 € per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta)
Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche la quota fissa.
ESENTI:
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione:
· Invalidi civili al 100%
· Ciechi ex art. 6 della Legge 482/68
· Grandi invalidi del lavoro
· Invalidi per servizio 1^ categoria
· Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
· Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
· Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12.
· Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara
· Soggetti in possesso di esenzione per patologie croniche e invalidanti (dal 01/07/03 limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)
· Sordomuti (dal 01/07/03)
· Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza (dal 01/07/03)
· Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro (dal 01/04/05)
Non pagano la quota fissa di 2 € per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso:
· Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie
DECORRENZA:
1° aprile 2005 (esenzione reddito ISEE)
1° aprile 2004 (nuove categorie esenti)
1° luglio 2003 (nuove categorie esenti)
1° aprile 2003 (DGR n° 6 del 21/01/03 modificata, per quanto riguarda la data di entrata in vigore, dalla DGR del 28/02/03 n° 475)
Esistono alcuni farmaci che sono definiti "equivalenti" di altri, ossia contengono lo stesso principio attivo.
Per capire l'origine di tali medicinali è sufficiente comprendere che ogni farmaco, nel momento della immissione in commercio, ha una tutela brevettale che permette all'azienda produttrice di disporre per un periodo di tempo di un monopolio alla vendita di tale farmaco.
La normativa internazionale, infatti, riconosce all'azienda farmaceutica le spese sostenute per la ricerca scientifica consentendogli, per un arco di tempo corrispondente a circa 20 anni, di commercializzare in esclusiva il nuovo farmaco.
Una volta scaduto il brevetto e il periodo di utilizzo di esclusiva il principio attivo può essere utilizzato da altre aziende che potranno produrre e commercializzare farmaci equivalenti a quello di origine.
Un farmaco è equivalente di un altro quando sono uguali:
· il principio attivo (identità chimica)
· la quantità (dosaggio)
· la forma farmaceutica (compresse, capsule, etc.)
· la via di somministrazione (locale, orale, intramuscolo, etc.)
I farmaci equivalenti differiscono tra di loro solo per:
· quantità e qualità degli eccipienti impiegati;
· tecnologia di produzione
Possono presentare, dunque, solo una differente quantità e velocità di assorbimento del farmaco.
I farmaci equivalenti, inoltre:
· hanno un costo minore in quanto il prezzo di remunerazione è scontato delle spese di ricerca;
· riportano come nome il principio attivo accompagnato da quello dell'azienda farmaceutica;
· sono gratuiti (fatto salvo il pagamento del ticket se previsto) fino a una cifra pari al prezzo più basso tra i medicinali presenti nel ciclo distributivo regionale: nel caso il medico vieti la sostituzione con un farmaco equivalente, o lo stesso paziente non la accetti, quest'ultimo dovrà pagare la differenza.
La legislazione italiana prevede che, qualora il medico non abbia scritto sulla ricetta la dicitura "non sostituibile" il farmacista può proporre al cittadino i farmaci equivalenti al farmaco riportato nella ricetta con costo più basso.
Il cittadino ha, comunque, facoltà di richiedere il farmaco originale indicato nella ricetta: in questo caso, tuttavia, dovrà pagare la differenza di costo rispetto al farmaco equivalente.
Per conoscere la lista dei farmaci equivalenti rispetto a un principio attivo e la quota di rimborso che lo Stato riconosce per il farmaco è possibile consultare la "lista di trasparenza" (www.agenziafarmaco.it) che l'Aifa aggiorna periodicamente.