LA RICETTA MEDICA PER MEDICINALI AD USO UMANO
Com’è noto, la “ricetta medica” è il documento, compilato da un professionista abilitato ( medico di medicina generale o medico specialista), che riporta tutte le indicazioni e le norme per la preparazione e la somministrazione di un medicamento.
E’ indispensabile in farmacia per la dispensazione in farmacia dei medicinali prescritti al paziente.
La ricetta sintetizza e racchiude tutte le nozioni terapeutiche, generali e particolari che il medico possiede in rapporto ad un particolare stato di malattia.
La ricetta medica può essere redatta dal medico su ricettario personale (ricetta bianca) o su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (ricettario rosso) se convenzionato.
Le ricette possono essere di vari tipi.
RICETTA RIPETIBILE (RR)
Le specialita’ medicinali soggette a questo tipo di ricetta presentano sulla loro confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.
I medicinali soggetti a questo tipo di prescrizione sono farmaci che, in condizioni di normale utilizzo e secondo le raccomandazioni del medico non determinano rischi significativi.
Tuttavia, tali medicinali, se utilizzati in larga misura, in modo non corretto e senza il periodico controllo medico possono rappresentare un pericolo per la salute.
La ricetta è ripetibile per dieci volte in sei mesi ma il medico può limitarne l’uso indicando un numero di confezioni superiore all’unità in del soggetto, della patologia, della dose, della via di somministrazione o per altre caratteristiche del farmaco.
Il farmacista deve apporre sulla ricetta la data, il timbro ed il prezzo praticato.
La ricetta ripetibile resta di proprietà del paziente.
RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)
Le specialita’ medicinali soggette a questo tipo di ricetta presentano sulla loro confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta” .
I medicinali soggetti a questo tipo di prescrizione sono farmaci che possono determinare stati tossici e/o gravi rischi per la salute se impiegati in modo non correto.
La validita’ della ricetta e’ di 30 gg. escluso quello di emissione.
Il farmacista dopo avere apposto sulla ricetta la data, il timbro e il prezzo praticato deve RITIRARE la ricetta e conservarla in originale nel proprio archivio per la durata di 6 mesi.
RICETTA MEDICA LIMITATIVA (RL)
La ricetta limitativa può essere “ripetibile” (RLR) o “ non ripetibile” (RLNR).
Per la prescrizione, la dispensazione e la conservazione tali ricette sono assoggettate alle rispettive normative.
Sono soggetti a tale tipo di prescrizione i medicinali la cui prescrizione o utilizzo è limitato a taluni medici o a taluni ambienti.
L’attribuzione a “ricetta medica limitativa” dei principi attivi e relativi medicinali è effettuata dall’AIFA nella definizione dell’AIC.
I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono compresi in 3 categorie:
· Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o strutture ad esso assimilabili.
· Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
· Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio
RICETTA MUTUABILE (RICETTA SSN – RICETTA ROSSA)
La ricetta “rossa” viene utilizzata per la prescrizione di prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN.
La ricetta è utilizzata per le seguenti prestazioni di:
· Visita ambulatoriale
· Prestazioni extra
· Visita domiciliare
· Visita generica ambulatoriale (guardia medica turistica)
· Visita urgente notturna e visita festiva (guardia medica)
· Assistenza farmaceutica
· Prestazione specialistica
Il modello di ricetta SSN è unico per tutta la Regione Veneto.