:: FEDERFARMA VERONA :: detrazione fiscale :: dal 1° gennaio 2008 e' necessario lo scontrino fiscale “parlante”

Area Riservata:
login:
password:



informazioni
Detrazione Fiscale
 Dal 1° gennaio 2008 e' necessario lo scontrino fiscale “parlante”  

Dal 1° gennaio 2008 è necessario lo scontrino fiscale “parlante”

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 28.3.2008), ha ribadito che dal 1° gennaio 2008, ai fini della detrazione e/o deduzione, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto “scontrino fiscale parlante"), pertanto:
per l’acquisto di medicinali, a richiesta del cliente, la farmacia ha l’obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale “parlante” che contengano le seguenti indicazioni:

- la natura del farmaco (la dicitura “farmaco” o “medicinale”);
- la qualità del farmaco (in pratica il nome del medicinale)
- la quantità dei beni acquistati (il numero delle confezioni acquistate)
- il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (se si acquistano medicinali per conto di altra persona, pertanto, dovrà essere indicato il codice fiscale di quest’ultima).

Nota bene! Per un definitivo chiarimento sull’obbligo di conservare anche la ricetta medica per i farmaci con obbligo di prescrizione la Federazione degli Ordini ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate della cui risposta si darà conto in questa stessa guida.

L'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica, non dà diritto alla detrazione del 19%. E’ quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, evidenzia come l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica.

L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007) ha precisato, infine, che lo scontrino “parlante” non viola le leggi sulla privacy in quanto i dati su oneri che danno diritto a detrazione sono forniti facoltativamente dal contribuente che intende avvalersi di benefici fiscali. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), inoltre, inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla privacy, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all'amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le spese sanitarie.


FEDERFARMA VERONA - Via Giberti, 11 (Palazzo Vitruvio Cerdone - 4o Piano) - 37122 Verona - P.Iva 03037060237 - C.Fisc. 80015970231
tel. 045.594774 (dalle ore 10.00 alle ore 15.00) - fax 045.8019446 - info@federfarmaverona.it - Privacy Policy
Realizzato da A.T. Service srl